In questa sezione puoi consultare il piano di acquisizione delle misure previsto dalla delibera 117/2015/R/gas del 19 marzo 2015.
In riferimento alla deliberazione 117/2015/R/gas ed ai relativi chiarimenti pubblicati in data 5 agosto e 23 ottobre 2015, la società “Ge.S .Com. srl” ha aderito per l’anno 2016 al piano previsto dall’AEEGSI di seguito illustrato.
1) per i pdr con consumo annuo fino a 500 Smc/anno (cd “annuali”) un tentativo di raccolta della misura l’anno, con intercorrenza minima di 11 mesi e massima di 13 mesi fra due tentativi consecutivi;
2) per i pdr con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1500 Smc/anno (cd semestrali”) due tentativi di raccolta della misura distribuiti nei due quadrimestri dell’anno solare:
aprile – ottobre
novembre – marzo
3) per i pdr con con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno (cd trimestrali”) quattro tentativi di raccolta della misura distribuiti nei tre trimestri dell’anno solare:
novembre-gennaio,
febbraio aprile,
maggio-ottobre
con intercorrenza minima di 2 mesi e massima di 4 mesi fra due tentativi consecutivi;
4) per i pdr con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno (cd “mensili”) un tentativo di raccolta della misura al mese, tra il quintultimo giorno lavorativo del mese ed il secondo giorno lavorativo del mese successivo.
Alla luce di quanto sopra l’ulteriore tentativo di lettura di cui all’articolo 14.3 del TIVG come modificato dalla deliberazione 117/2015/R/gas, sarà effettuato per i soli pdr con consumo annuo fino a 500 Smc/anno (“annuali”), in assenza di autoletture validate o altre letture rilevate (anche tecniche).
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 66 della RQDG di cui alla deliberazione 574/2013/R/gas, gli indennizzi di cui all’art. 59 della stessa RQDG relativi al tempo di raccolta della misura (art. 53 della RQDG) verranno riconosciuti in caso di mancato rispetto delle tempistiche di lettura di cui al piano sopraindicato.