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ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.
In ottemperanza alle disposizioni delle pertinenti deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), il Comitato Italiano Gas (CIG) nel mese di dicembre 2016 ha sottoscritto con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA la polizza di assicurazione valida per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, sulla base delle disposizioni della Delibera AEEGSI n. 223/2016/R/GAS del 12 maggio 2016, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2020”.
La polizza “ha per oggetto l’assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d’intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc.”.
In sostanza la polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione, anche se determinati da suicidio o tentato suicidio.
Si sintetizzano di seguito le clausole di interesse contenute nella polizza in vigore per il periodo 2017-2020:
i. Sono stati considerevolmente aumentati i massimali previsti per la sezione incendio a euro 501mila per ogni sinistro (euro 180mila in precedenza) per danni a immobili e a euro 150mila (euro 80mila in precedenza) per danni a cose.
ii. Sono stati altresì aumentati i massimali della sezione infortuni fino a euro 301mila (euro 210mila in precedenza) per il caso di morte o invalidità permanente totale.
iii. E’ stato previsto sia per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi, sia per la sezione Incendio, che le garanzie prestate dalla polizza saranno operanti indipendentemente dall’esistenza di altre polizze
stipulate per il medesimo rischio. La Società si farà quindi carico di liquidare i danni nei tempi e nei modi previsti dal contratto, fatta salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori, garantita dal Codice Civile.
iv. E’ stato previsto per la sezione Incendio che la richiesta di erogazione di un anticipo inoltrata dall’Utente assicurato obbliga la Società al pagamento in favore del richiedente di un acconto nei termini previsti anche qualora ricorrano gli impedimenti indicati nel contratto.
v. E’ stato confermato per la sezione infortuni, il rimborso delle spese mediche eventualmente sostenute dagli assicurati con un massimale di euro 8mila, nonché la diaria giornaliera per inabilità temporanea.
vi. E’ stato confermato il riconoscimento di un rimborso dei costi di alloggio sostitutivo con un massimale pari a euro 50mila per ogni sinistro e per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro medesimo.
MASSIMALI/CAPITALI/LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA POLIZZA VALIDA DAL 1.1.2017 AL 31.12.2020
Sezione A
Responsabilità Civile verso Terzi
A1. Euro 11.000.000,00 (euro undici milioni) per ogni sinistro per danni a persone e/o beni immobili e/o cose anche se appartenenti a più persone, per tutte le utenze coperte dalla presente polizza, con la sola precisazione di cui al punto seguente.
Con riferimento alle sole utenze di cui al punto “3” della definizione “v. Utenze Assicurate”, il predetto massimale di Euro 11.000.000,00, si deve intendere come esposizione massima in aggregato annuale per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull’insieme delle sole utenze di cui si tratta. In caso di supero dell’esposizione massima aggregata annua, la liquidazione dei risarcimenti avverrà con ripartizione pro-quota.
Sezione B
Incendio
B1. Euro 501.000,00 (euro cinquecentounomila) per ogni sinistro per danni a immobili o porzione degli stessi.
B2. Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila) per ogni sinistro per danni a cose.
B3. Euro 25.000,00 per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni sinistro per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33. Sezione C Infortuni C1. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso Morte. C2. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso di Invalidità Permanente Totale. C3. Euro 8.000 (euro ottomila) per rimborso spese mediche per ogni Assicurato per ogni sinistro ex Articolo 45. C4. Euro 250/die per il caso di Inabilità Temporanea per ogni Assicurato per ogni sinistro ex Articolo 44. Con riferimento alle sole utenze di cui al punto “3” della definizione “v. Utenze Assicurate”, sarà operante un limite catastrofale annuo di Euro 10.000.000,00 (euro dieci milioni) per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull’insieme delle sole utenze di cui si tratta. In caso di supero di tale limite, gli indennizzi saranno erogati con ripartizione pro-quota. E’ convenuto altresì che nel caso di sinistri a utenze di tipo “c)” della definizione “u. Utenze Assicurate”, si intendono esclusi dalla copertura i soggetti non qualificabili come utilizzatori diretti dell’utenza (degenti, allievi, detenuti, ecc.).

CIG-Polizza-Utenti-gas-01012017-01012021-Appendici123

NUOVO-MODULO-DENUNCIA-SINISTRI-2017-2020

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